Con Circolare n° 174 del 23 novembre 2017 l’INPS interviene nel fornire chiarimenti ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito tra cui anche quelle disciplinate dall’art 67 lett. m) del tuir – Redditi Diversi
“ le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”
La Circolare chiarisce che i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.
In altri termini, percepire questa tipologia di somme non comporta la decadenza dall’indennità di disoccupazione.
Per gli approfondimenti qui la circolare di riferimento.